Statuto

Come associarsi

Le richieste di associazione devono innanzitutto essere esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Una volta approvate, i termini per diventare socio sono:
a) Pagamento di una quota di ammissione
b) Pagamento di una quota di iscrizione annuale

Associazione per la formazione e l’etica per imprenditori, amministratori e dirigenti

STATUTO

L’Associazione si è costituita con atto ricevuto dal Dr. Bruno Marchetti, notaio in Asti, il 19 marzo 1991, repertorio n. 33237, registrato ad Asti il 3 Aprile 1991 al n. 778.L’Associazione ha ottenuto la personalità giuridica privata con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 166 – 47351 del 22 giugno 1995.

NATURA, SEDE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “ETHICA” senza finalità di lucro.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Asti, Palazzo Gastaldi, Casa dell’Asti, Piazza Roma numero 10.
Art. 3 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – L’Associazione promuove autonomamente o in collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni ed Enti, sia pubblici che privati, italiani ed esteri, attività mirate al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5.
Art. 5 – L’Associazione ha lo scopo di aiutare imprenditori, amministratori e dirigenti e di educare i giovani a integrare la dimensione etica nelle decisioni.
Nel raggiungimento di tali finalità, l’Associazione si ispira ai seguenti principi:
1. Ogni attività umana in quanto produce degli effetti sull’individuo e sull’ambiente fisico e sociale, pone un problema etico, cioè il problema della desiderabilità di quegli effetti, per l’individuo come per gli altri, contemporanei o posteri, umani o non umani che essi siano.
Valutare le azioni alla stregua soltanto della loro efficacia o economicità – chiedendosi cioè unicamente se il fine perseguito sia stato raggiunto e ciò sia avvenuto con il minimo dispendio di risorse è del tutto inaccettabile. Quanto più si è disposti, o tenuti, a rispettare gli altri come soggetti di pari dignità e diritto, anziché come oggetti o strumenti, e quanto maggiori siano le capacità di alterare il mondo, tanto maggiore è lo spazio che la deliberazione deve lasciare alla riflessione etica sui fini e sulle conseguenze.
2. La persona umana non deve mai essere trattata come semplice mezzo.
Centro e criterio etico di ogni attività economica e imprenditoriale sono il bene della persona umana, considerata nella sua integralità fisica e spirituale e nella sua dimensione sociale.
3. La dignità della persona non dipende dalle sue qualità e caratteristiche accidentali.
Le differenze di razza, sesso, ideologia, religione e condizione sociale non toccano la sostanziale uguaglianza di tutti gli esseri umani che partecipano alla stessa dignità.
4. L’Associazione si propone di diffondere i principi sopra enunciati mediante opportune attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.
Art. 6 – Le quote di iscrizione all’Associazione verranno determinate dal Consiglio Direttivo e stabilite di anno in anno in rapporto alle esigenze economiche dell’Associazione, come pure le quote annuali di partecipazione all’Associazione.
Art. 7 – L’elezione di tutte le cariche sociali è rinviata alla prima riunione dei competenti Organi Collegiali.

PATRIMONIO
Art. 8 – L’Associazione si sostiene mediante:
a) Le quote annuali di partecipazione all’Associazione e la quota di iscrizione all’Associazione;
b) I contributi straordinari che gli associati potranno spontaneamente versare;
c) Tutti quei capitali o beni mobiliari e immobiliari che a qualsiasi titolo verranno conferiti o donati all’Associazione;
d) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto a scopi di beneficenza.

SOCI
Art. 9 – Esistono due categorie di associati:
a) Soci effettivi, e cioè le persone fisiche, giuridiche e anche le Associazioni che facciano richiesta, attraverso apposita domanda scritta, di voler partecipare all’Associazione;
b) Soci onorari, e cioè tutte quelle persone, Amministrazioni o Enti, Istituzioni e Società che, attraverso opere ed elargizioni di somme, acquisiscano particolari benemerenze in seno all’Associazione, i soci onorari sono esentati dall’obbligo del pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale.
L’accettazione di nuovi associati potrà avvenire previa presentazione dell’istante da parte di due soci e previo pagamento della quota di iscrizione annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
La funzione di cui sopra potrà essere delegata dal Consiglio Direttivo a uno o più dei suoi membri, anche non costituiti in Commissione.
Art. 10 – Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio Direttivo dell’Associazione il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accoglierle o meno, avendo soprattutto accertato che il richiedente non abbia interessi o scopi contrastanti con quelli che l’Associazione si propone.
La funzione di cui sopra potrà essere delegata dal Consiglio Direttivo a uno o più dei suoi membri, anche non costituiti in Commissione.
Art. 11 – Gli associati avranno facoltà di rassegnare le dimissioni dall’Associazione, ma dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almenoentro il 31 ottobre, con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, altrimenti saranno considerati membri dell’Associazione anche per l’annosuccessivo e come tali obbligati al pagamento della quota annuale per un altro anno.
Al socio dimissionario o decaduto o escluso non spetta alcun diritto sulle quote versate ed in genere sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 12 – Gli associati che non abbiano versato la quota annua, potranno essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Un socio può essere dichiarato escluso dal Consiglio
– che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti
– per motivazioni di ordine morale,etico o per un suo comportamento che si ravvisi in netta contrapposizione all’ispirazione e alle finalità dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Scientifico;
d) Il Presidente;
e) I Vice Presidenti;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.Fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni attinenti ai compiti svolti nell’interesse dell’Associazione, tutte le cariche sono gratuite.

L’Assemblea
Art. 15 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti dei contributi sociali previsti dall’articolo 6, nonché da tutti i soci onorari.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, mediante delega scritta.
Ogni singolo socio non può rappresentare più di cinque associati.
Art. 16 – L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
a) Fornire gli indirizzi di massima sull’attività da svolgere e stabilirne la priorità per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
b) Nominare i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) Modificare lo Statuto;
d) Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a scopi di beneficenza;
e) Approvare il bilancio e la relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due decimi degli associati, e delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo che per le delibere di cui ai precedenti punti
c) e d) per le quali sarà necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.
Art. 17 – L’Assemblea sarà convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati, ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o la necessità.
La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione, mediante lettera raccomandata, o anche in forma telematica o posta elettronica recante la data, il luogo della riunione e gli argomenti in discussione all’ordine del giorno; sarà valido anche l’avviso di convocazione pubblicato sul bollettino periodico dell’Associazione ove sia concretata una simile iniziativa nelle forme di legge.Sarà fatta comunque una sola convocazione e in caso di mancanza del numero legale, l’Assemblea dovrà essere riconvocata, in tal caso sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento da un Consigliere all’uopo designato dalla stessa Assemblea.
Art. 18 – Le votazioni degli associati in Assemblea si svolgono in forma palese per alzata di mano.
A ciascun associato spetta un voto.Le deliberazioni saranno riportate nel registro verbali delle riunioni dell’Assemblea e saranno sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico
Art. 19 – La composizione del Consiglio Direttivo varia da un minimo di cinque a un massimo di nove membri nominati dall’Assemblea e rimane in carica per la durata di tre anni e comunque fino all’insediamento dei nuovi Consiglieri nominati per il triennio successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione decisa dal Presidente o su richiesta fatta al Presidente da almeno due Consiglieri, previo avviso anche telefonico fatto almeno tre giorni prima.
Art. 20 – Nel caso in cui rimangano vacanti uno o più posti di Consigliere nel corso del triennio, l’Assemblea nella sua prima riunione provvede alla integrazione del Consiglio, sostituente i Consiglieri mancanti.
Art. 21 – Il Consiglio nomina tra i suoi membri: il Presidente, uno o due Vice Presidenti, i responsabili di Commissioni ai quali saranno affidati settori specifici di competenza in relazione alle finalità dell’Associazione previste dall’articolo 5 nonché il Direttore o in alternativa il Segretario Amministrativo, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.
Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Scientifico, il cui numero è illimitato e quindi suscettibile di aumento per tutta la durata dell’Associazione e promuove ed elabora regolamenti interni per la disciplina e la programmazione dell’attività dell’Associazione mirata alla realizzazione delle finalità indicate nel superiore articolo 5.
Il Consiglio Direttivo determina, all’inizio di ogni anno solare, in coincidenza della sua prima seduta, l’ammontare delle quote di iscrizione e delle quote annuali dovute rispettivamente dai nuovi e vecchi associati, può deliberare riduzioni del contributo per particolari categorie di soci.
Il Consiglio Direttivo è investito, altresì, di tutti i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, essendo ad esso deferito ogni compito che non sia espressamente riservato all’Assemblea.
Il Comitato Scientifico, che affianca il Consiglio Direttivo, ma con pareri di natura consultiva, può rappresentare la necessità di istituire Commissioni di studio, temporanee o permanenti, per l’approfondimento e la soluzione di determinati problemi che interessano all’Associazione.
Inoltre può proporre al Consiglio Direttivo di affidare a persone particolarmente competenti, esterne all’Associazione, incarichi professionali per indagini o studi nei settori operativi dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede dell’Associazione o altrove, con avviso raccomandato spedito ai suoi componenti almeno quindici giorni prima della riunione con l’indicazione delle materie da trattare, sarà presieduto da persona all’uopo delegata dai presenti, che a sua volta nomina un segretario, e le sue deliberazioni saranno vergate per iscritto e trasmesse, entro quindici giorni, al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo può nominare per particolari progetti dell’Associazione un responsabile dell’attività scientifica, determinandone l’eventuale compenso.
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, facoltà di delegare al Presidente, o ad un altro membro del Consiglio stesso, parte delle proprie attribuzioni, limitatamente agli atti concernenti la ordinaria amministrazione; si intendono comunque investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e con firma tra loro disgiunta il Presidente, i Vice Presidenti e il Direttore.
Il Consiglio può dichiarare decaduti ed esclusi i soci come previsto dai superiori articoli 12 e 13 e procedere alla nomina di soci onorari.
Art. 23 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno registrate in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Art. 24 – Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti e con la presenza di almeno tre dei consiglieri in carica, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.Le deliberazioni relative all’esclusione di un socio devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza
Art. 25 – L’Ufficio di Presidenza è composto da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.
All’Ufficio di Presidenza spettano tutte le attribuzioni e le competenze che gli saranno delegate dal Consiglio Direttivo.Le modalità di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Art. 26 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Fissa l’ordine del giorno e la data di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio; ne stabilisce gli indirizzi e ne determina il corso dei lavori.

I Vice Presidenti
Art. 27 – I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento a tutti gli effetti, con priorità del più anziano d’età rispetto all’altro, ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo.

Il Direttore
Art. 28 – Il Direttore cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende al funzionamento degli uffici dell’Associazione e coordina il lavoro delle Commissioni ove nominate. Il Consiglio stabilisce l’emolumento annuo da corrispondere al Direttore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che riferirà all’Assemblea sulla tenuta della contabilità ed in genere sugli adempimenti formali richiesti dalla legge e la cui durata è fissata in tre anni.
Art. 30 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale degli associati.